Avvalimenti

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Definizione

Con l’istituto dell’avvalimento, un operatore economico che partecipa a una procedura di gara per l’affidamento di un appalto pubblico per il quale è richiesto il possesso di determinati requisiti (economico-finanziari o tecnico-organizzativi), può dichiarare di avvalersi dei requisiti di un altro operatore economico. Tale avvalimento vale solo per la gara in oggetto e, in caso di aggiudicazione, ha valore per tutto il corso dell’appalto. L’Impresa che “presta” i propri requisiti (ausiliaria) a quella partecipante (ausiliata) resta estranea sia alla gara che al successivo contratto, ma deve formalmente impegnarsi sia nei confronti dell’Impresa validata che nei confronti della Stazione appaltante a mettere a disposizione della prima, per tutta la durata dell’appalto, tutte le risorse di cui questa risulta carente. Restano fermi i requisiti di ordine generale rif. Art.38 codice dei contratti pubblici, che devono essere posseduti da entrambe. Il principio è stato formalmente regolato nelle direttive comunitarie n.17 e n.18 del 2004 ed è stato recepito nella normativa nazionale con il codice dei contratti pubblici D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006, che disciplina l’istituto nell’articolo 49. Tale articolo a sua volta riprende il dettato degli artt. 47 e 48 direttiva 2004/18 e dell’art.54, direttiva 2004/17 (testo tratto da Wikipedia).

La nostra Agenzia fornisce il servizio “Avvalimenti” alle Imprese che ne fanno richiesta, permettendo loro di partecipare senza limiti alle gare d’appalto anche se non in possesso delle Cat. SOA, bensì avvalendosi di Ausiliarie qualificate e affidabili.
Alla fine dei lavori, se aggiudicataria, l’impresa potrà richiedere l’aggiornamento dell’Attestazione SOA acquisendo le nuove categorie e implementando così la propria attività.

Per maggiori informazioni puoi contattarci direttamente ai recapiti indicati, anche attraverso la compilazione del modulo di contatto.

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